caro signore,

Le rispondo (trasmettendo copia della sua mail al GARANTE DELLA PRIVACY garante@garanteprivacy.it ) con un po' di informazioni che, evidentemente, le mancano:

(Adnkronos) - Fare spamming, cioe' inviare una email o un fax non richiesto e non gradito, puo' comportare, nel nostro Paese, una sanzione dai 250 ai 1.500 euro: e' quanto ha scoperto Radio 24-Il Sole 24 Ore nel corso delle sue indagini telefoniche per il programma 'Al vostro posto'. Giovanni Buttarelli, segretario generale del garante per la tutela dei dati personali, spiega agli ascoltatori di Radio 24 che "pochi cittadini sanno che inviare nel nostro Paese una email o un fax pubblicitario non si puo' fare se non c'e' prima il consenso della persona, ne' si puo' mandare una email o un fax per chiedere il consenso con quello strumento perche' questo non sarebbe lecito. L'autorita' dunque, puo' comminare una sanzione dai 250 euro, come rimborso forfettario per le spese del procedimento, fino a 1.500 euro per la violazione dell'obbligo di informativa e il non avere acquisito il consenso dell'interessato, se l'attivita' di spamming, poi, viene fatta a scopo di lucro e con provato dolo specifico, questi fatti costituiscono addirittura reato".

IL GARANTE SU PRIVACY E SPAM: UN INDIRIZZO NON SI PUO' CONSIDERARE PUBBLICO PERCHE' E' SU INTERNET

IN BREVE

Brutte notizie per gli spammatori. Gli indirizzi di posta elettronica non sono liberamente utilizzabili da chiunque per il solo fatto di trovarsi in rete (Garante della privacy, febbraio 2003).

IL PROBLEMA

Valanghe di posta elettronica non sollecitata che viene giustificata dal mittente con la frase "ho trovato il tuo indirizzo su internet, di conseguenza e' pubblico, indi per cui il mio messaggio non e' spam".

Alle proteste degli utenti, le societa' che avevano inviato le e-mail, rispondevano che non vi era stata alcuna violazione della privacy perche' gli indirizzi erano stati reperiti su Internet (spesso attraverso appositi software) e che pertanto erano "pubblici"

IL GARANTE AFFERMA

Gli indirizzi e-mail non sono, insomma, "pubblici" come possono essere quelli presenti sugli elenchi telefonici.Gli indirizzi di posta elettronica non provengono, infatti, da pubblici registri, elenchi, atti o documenti formati o tenuti da uno o piu' soggetti pubblici e non sono sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilita' da parte di chiunque.

La vasta conoscibilita' degli indirizzi e-mail che Internet consente, non rende lecito l'uso di questi dati personali per scopi diversi da quelli per i quali sono presenti on line.

La circostanza che l'indirizzo e-mail sia conoscibile di fatto, anche momentaneamente, da una pluralita' di soggetti non lo rende, infatti, liberamente utilizzabile e non autorizza comunque l'invio di informazioni, di qualunque genere, anche se non specificamente a carattere commerciale o promozionale, senza un preventivo consenso.

L'eventuale disponibilita' in Internet di indirizzi di posta elettronica va "rapportata alle finalita' per cui essi sono pubblicati sulla rete".

Per poter inviare e-mail senza violare la privacy degli utenti web e' obbligatorio, dunque, ottenere prima il loro consenso.