Milano 30 giugno 2005
servizio di FUMIGAZIONE attivato al nostro magazzino di Milano: a
decorrere da martedì, 12 luglio 2005, la procedura di trattamento
anti-parassitario per gli imballi in legno sarà effettuata presso il ns.
terminal di Casarile (FORTUNE c/o Milano Dry Port via Mascagni 22
Casarile).
TRADIZIONALE: con emissione del certificato di fumigazione e del
certificato fitosanitario, quando richiesto
ISPM 15: con marchiatura indelebile di ogni singolo imballo in legno
L'elenco dei paesi che adottano standards di protezione contro i parassiti
infestanti cresce costantemente e nel prossimo futuro si arriverà alla
conformità globale delle procedure atte a garantire che gli imballi in legno
circolanti sul pianeta non rappresentino una fonte di rischio per la
salvaguardia di flora e foreste.
L'Unione europea ha recepito la normativa e dunque anche l'Italia è soggetta
alla sua adozione seppur la cosa pare sia considerata un aspetto secondario
stante la scarsa diffusione delle notizie relative alla obbligatorietà della
fumigazione.
La questione fumigazione si è "complicata" in quanto gli standards richiesti
variano a seconda delle regolamentazioni vigenti in molti paesi ed anche per
effetto di più precise prescrizioni introdotte dalle autorità portuali e
dalle compagnie di navigazione. Il rispetto delle procedure di fumigazione,
affinchè il trattamento sia efficacemente compiuto, prevede infatti che il
tempo di esposizione all'agente fumigante non sia mai inferiore a 24 ore
consecutive con una temperatura minima mai inferiore a 11° C e che,
terminata la prima fase di 24 ore, il materiale fumigato sia sottoposto a
ventilazione per un lasso di tempo non inferiore a 12 ore.
Tutto ciò comporta, come è facilmente intuibile, una difficoltà oggettiva
quando le fumigazioni vengono effettuate nei porti di imbarco giacchè anche
nelle condizioni ottimali di rispetto del tempo di disinfestazione (24 ore)
e di temperatura (non inferiore a 11° C.) si apre il problema connesso alla
ventilazione.
Si può ipotizzare che in un terminal portuale si lasci il container aperto
per almeno 12 ore esponendo il contenuto ai rischi che ne possono derivare?
Fumigare in porto senza aereare non impedisce la messa a bordo del container
ma in mancanza di aereazione il container viene considerato Imo e soggetto,
come tale, ad extra costi portuali e sovrannolo (imo additional).
Ma la fumigazione non riguarda solo l'export, come alcuni possono pensare.
Sulla base delle ultime direttive dell'Unione europea, recepite dall'Italia,
anche gli imballi in legno provenienti, quindi import, da paesi terzi,
escluso la Svizzera e gli altri paesi della Ue, devono essere fumigati. Si
tratta di una materia sottovalutata e che invece occorre riconoscere come
prioritaria in quanto obbligatoria e non opzionale.
Per ovviare e risolvere le problematiche relative alla fumigazione di
partite singole, non Fcl, presso il terminal Milano Dry Port di Casarile
(Milano), ove noi operiamo, in collaborazione e con il supporto
professionale di una primaria azienda autorizzata al trattamento di
fumigazione, è stato recentemente attivato il servizio di fumigazione sia
per l'import che per l'export. Attuando la procedura di fumigazione e di
aereazione presso il terminal interno prima di stivare la merce nei
containers export si evitano rischi e costi portuali oltre al sovranolo per
merce Imo.
Gli standard previsti dalle normative sono due:
1) fumigazione tradizionale con rilascio del relativo certificato e, laddove
richiesto, del certificato fitosanitario;
2) fumigazione secondo gli standard ISPM 15 (International Standards for
Phytosanitary Measures) con marchiatura dei colli come previsto dalla
normativa in base alla quale non è previsto il rilascio di alcun certificato
essendo lo stesso sostituito dalla marchiatura indelebile obbligatoriamente
apposta su due lati di ciascun collo.
I trattamenti saranno eseguiti, in questa prima fase, ogni martedì.
Per quanto concerne l'esportazione le tempistiche di riferimento sono le
seguenti:
- poichè le modalità di effettuazione del trattamento prevedono, un tempo
minimo di 24 ore di preavviso al Servizio fitosanitario nazionale, le
prenotazioni di servizio, o bookings, relative/i alle partite da fumigare
dovranno essere fornite entro le ore 09.00 di ogni lunedì;
- le partite da fumigare dovranno pervenire al terminal di Casarile entro le
ore 17.00 di ogni lunedì;
- stante il fatto che il trattamento prevede un tempo di fumigazione di 24
ore ed almeno altre 12 ore di ventilazione prima di liberare la merce, le
partite fumigate saranno disponibili per la containerizzazione od il
ricarico a partire dalle ore 09,00 di ogni giovedì.
Link per conoscere le linee guida relative agli imballi in legno nel
commercio internazionale:
https://www.ippc.int
Per maggiori informazioni e costi dei servizi fruibili presso il nostro
terminal chiamateci con fiducia
Insomma ... ancora una volta un problema in meno
per chi si affida ai nostri
servizi!
Con l'occasione crediamo utile riepilogare le normative a livello mondiale: |
TABELLA RIASSUNTIVA APPLICAZIONE STANDARD ISPM15 NEL MONDO
(aggiornata al 15/6/05)
Canada: Entrata in vigore dal 2 gennaio 2004, con un periodo di
adeguamento tuttora in corso, considerato laccordo
con gli altri paesi Nappo, che prevede limplementazione armonizzata a
partire dal 16 settembre 2005.
Messico: Prevista lapplicazione degli standard per lexport. Per
limport lentrata in vigore sarà il 16 settembre 2005
(paese Nappo).
USA: Applicazione effettiva a partire dal 16 settembre 2005 (paese
Nappo).
Argentina: Applicazione degli standard a partire dal 1° giugno 2005.
Brasile: Applicazione degli standard a partire dall11.10.2004. Il
trattamento deve essere effettuato entro i 15 giorni
precedenti la data di spedizione. Principio di reciprocità: conformità
richiesta solo ai paesi che già applicano
gli standard.
Cile: Applicazione degli standard dal 1° giugno 2005.
Colombia: Notificata lintenzione di adottare gli standard a partire dal
15 settembre 2005.
Costa Rica: Notificata lintenzione di adottare la normativa, al momento
a partire dal 16 settembre 2005.
Guatemala: Notificata lintenzione di adottare gli standard a partire
dal 16 settembre 2005.
Perù: Notificata lintenzione di adottare la normativa, a partire dal 1°
settembre 2005.
Venezuela: Applicazione degli standard a partire dal 1° giugno 2005.
Cina: Vi è lintenzione di adattare la normativa vigente conformandola
allo standard ISPM 15 ma non si hanno
notizie certe sulla data di applicazione. La vigente normativa richiede
il certificato fitosanitario.
Corea del Sud: Entrata in vigore prevista per il 1° giugno 2005. I
container saranno ispezionati a caso ed in caso di mancata
conformità con gli ISPM 15 il materiale verrà trattato in loco.
Filippine: Parziale introduzione dal 1° gennaio 2005: conformità agli ISPM 15 dal 1° giugno 2005.
Giappone: E stata annunciata lintenzione di applicare gli standard ma
non a partire da quando.
India: Entrata in vigore il 1° novembre 2004. Gli imballi non conformi
debbono essere accompagnati da un
certificato fitosanitario.
Singapore: Si raccomanda agli importatori di adempiere alla normativa,
soprattutto per soddisfare le necessità di
riesportazione, ma le autorità non richiedono gli ISPM 15 come legge
locale.
Norvegia: Applicazione attualmente prevista a partire dal 1° gennaio
2006.
Svizzera: Applicazione prevista a partire dal 1° marzo 2005 (di concerto
con la UE). I paesi UE sono esentati
dallapplicazione della normativa.
Turchia: Applicazione prevista a partire dal 1° gennaio 2006.
Unione Europea (inclusa, quindi, l'ITALIA): Applicazione dal 1° marzo 2005: tutti i materiali da
imballo in entrata nel territorio comunitario da paesi terzi (esclusa la
Svizzera) dovranno essere conformi agli standard ISPM 15
Australia: LAustralia accetta gli standard dallo scorso 1° settembre
2004, parallelamente alla normativa vigente.
Nuova Zelanda: Applica la propria normativa dal 1° giugno 2003 ed
accetta anche gli standard ISPM 15.
Nigeria: Tutti i materiali da imballo in legno devono essere conformi
agli ISPM 15 dallo scorso 1° ottobre 2004. Viene
richiesto il certificato fitosanitario.
Sudafrica: Tutti i materiali da imballo in legno devono essere conformi
agli ISPM 15 dallo scorso 1° gennaio 2005. |
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